CODICE DEONTOLOGICO

1 - PRINCIPI GENERALI

1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.

La professione di ingegnere costituisce attivita' di pubblico interesse.

L'ingegnere e' personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettivita'.

1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere, in Italia, anche se cittadino di altro stato, e' impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignita' e del decoro della professione.

1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.

1.4 L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilita' con il proprio stato giuridico, ne' quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialita' per l'adempimento degli impegni assunti.

1.5 L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilita' dei singoli membri del collegio o del gruppo.

Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.

1.6 L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilita' a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettivita' per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.


2 - SUI RAPPORTI CON L'ORDINE

2.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine.

Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.

2.2 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.


3 - SUI RAPPPORTI CON I COLLEGHI

3.1 Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealta' e correttezza allo scopo di affermare una comune cultura ed identita' professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

3.2 Tale forma di lealta' e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di ingegnere.

3.3 L'ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega deve informare il Presidente dell'Ordine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.

3.4 L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico gia' affidato ad altri, potra' accettarlo solo dopo che la Committenza abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero; dovra' inoltre informare per iscritto il o i professionisti a cui subentra e in situazioni controverse il Consiglio dell'Ordine relazionando a quest'ultimo sulle ragioni per cui ritiene plausibile la sostituzione.

3.5 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignita' per ottenere incarichi professionali come l'esaltazione delle proprie qualita' a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.


4 - SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

4.1 Il rapporto con il committente e' di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealta', chiarezza e correttezza.

4.2 L'ingegnere e' tenuto al segreto professionale; non puo' quindi, senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.

4.3 L'ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti e termini degli incarichi professionali conferitigli.

4.4 L’Ingegnere, nella definizione dei compensi per incarichi professionali con Committenza sia pubblica che privata, dovrà:

  1. esplicitare detti compensi, con riferimento alle vigenti tariffe professionali stabilite per legge o adottate, in mancanza di queste, con specifica delibera dal proprio Ordine di appartenenza.
  2. Evidenziare chiaramente l’eventuale ribasso praticato, in termini percentuali.

Costituisce comunque illecito disciplinare, la violazione dell’art. 2233c.c. secondo comma, in base al quale “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.

4.5 L'ingegnere non puo' accettare da terzi compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli dal committente senza comunicare a questi natura, motivo ed entita' ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

4.6 L'ingegnere e' inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia interessi su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori a lui commissionati, quando la natura e la presenza di tali rapporti possa ingenerare sospetto di parzialita' professionale o violazione di norme di etica.



5 - SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' E ILTERRITORIO

5.1 Le prestazioni professionali dell'ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica dell'uomo.

5.2 L'ingegnere e' tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettivita' cui appartiene e deve impegnarsi affinche' gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignita'.

5.3 Nella propria attivita' l'ingegnere e' tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possono influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

5.4 Nella propria attivita' l'ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.



6 - DISPOSIZIONI FINALI

6.1 Il presente codice e' accompagnato da norme attuative elaborate dal C.N.I., norme che potranno essere integrate da ciascun Consiglio Provinciale dell'Ordine purche' elaborate non in contrasto con il presente codice per una migliore tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro della categoria nella particolare realta' territoriale in cui lo stesso Consiglio e' tenuto ad operare.

6.2 Il presente Codice e' depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati.

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